Art. 117.
(Campo di applicazione).

      1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la prevenzione e la protezione dei lavoratori contro i rischi per la sicurezza e la salute che derivano o che possono derivare dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.
      2. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.